REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI REFERENDUM COMUNALI
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto del referendum
Art. 3 - Titolari del diritto di iniziative
Art. 4 – Data di effettuazione del referendum
Art. 5 - Ammissibilità della proposta
Art. 6 - Decadenza referendum
Art. 7 - Raccolta firme
Art. 8 - Autenticazione delle firme
Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum
Art. 10 - Indizione
Art. 11 - Costituzione ufficio elettorale di sezione
Art. 12 - Propaganda
Art. 13 - Modalità di votazione
Art. 14 - Operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati
Art. 15 - Pronunciamento del consiglio
Art. 16 - Disposizioni applicabili
Art. 17 - Spese
ART. 1 FINALITÀ
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto Comunale e dell’art.8 del testo unico degli enti locali (267/2000), le modalità per l’ammissibilità e lo svolgimento del referendum consultivo comunale, ritenuto un valido strumento per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all’amministrazione dell’Ente e favorire un rapporto di collaborazione fra i cittadini e l’istituzione. Il referendum è indetto per tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune.
ART. 2 OGGETTO DEL REFERENDUM
Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso intorno a proposte già sottoposte a referendum negli ultimi 5 anni. E' esclusa l'ammissibilità dei referendum nelle seguenti materie: a) bilanci, tributi locali e tariffe b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su quelle nelle quali il comune condivide la competenza con altri enti c) espropriazioni di pubblica utilità d) statuto e regolamento interno al consiglio comunale.
ART. 3 TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVE
L'iniziativa del Referendum può essere avanzata dal consiglio comunale e per iniziativa popolare. Nel primo caso l'iniziativa spetta al Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel secondo caso la proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n°50 elettori, va sottoscritta da almeno ¼ di cittadini aventi diritto al voto come previsto dall’art. 45 comma 5 dello statuto. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare al comune una apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve essere formulata in modo semplice, chiaro ed univoco, così da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.
ART. 4 DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM
Ogni anno solare può avere luogo una sola consultazione elettorale, riferita ad uno o più quesiti in numero non superiore a tre, in una giornata di domenica compresa tra il 15 gennaio e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 dicembre. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con altre elezioni o consultazioni elettorali.
ART. 5 AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA
L’ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, deve essere valutata entro 30 giorni dalla sua presentazione da un'apposita Commissione, presieduta dal Sindaco e composta dal Segretario Comunale, il difensore civico e dai capigruppo consiliari. La commissione a maggioranza assoluta dei voti, decide l’ammissibilità delle richieste di referendum di iniziativa popolare. Le decisioni della commissione non sono vincolanti. Il consiglio comunale con propria deliberazione a maggioranza assoluta degli assegnati ammette il referendum. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.
ART. 6 DECADENZA REFERENDUM
Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia con decisione vincolante per entrambe le parti la commissione di cui comma 5 in un termine non superiore a 30 giorni. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento del consiglio comunale che lo ha proposto.
ART. 7 RACCOLTA FIRME
La raccolta delle firme dei referendum promossi dai cittadini è effettuata su fogli vidimati dal Segretario Comunale e deve essere conclusa entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data della consegna del primo foglio vidimato. Ciascuno di essi deve recare, stampato o dattiloscritto in epigrafe a cura del Comitato promotore, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum. Il Comitato Promotore trasmette all’Ufficio Elettorale i fogli predisposti per la raccolta delle firme dei referendum. L’Ufficio Elettorale, entro 10 giorni, provvede a completare i fogli, apponendovi il numero d’ordine, il timbro, la data e la firma del Segretario comunale. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario Comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto e chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale al Sindaco e al Comitato promotore. La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente, previa comunicazione al Sindaco indicando tempi, modi e luoghi del territorio comunale.
ART. 8 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi di un documento valido di riconoscimento e residenza. Sono competenti ad eseguire l’autenticazione i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d’Appello e dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco. I soggetti autenticatori devono obbligatoriamente presenziare a tutte le operazioni di raccolta di ogni singola firma, onde garantire l'autenticità delle medesime. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte. L’autenticazione delle firme presso l’Ufficio Elettorale potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio stesso. Dovrà essere altresì inserita la certificazione anche collettiva di iscrizione alle liste elettorali, rilasciata dall’Ufficio Elettorale. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, dal Segretario comunale, dai Consiglieri comunali o dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.
ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
La richiesta di referendum, corredata dei fogli di cui all'art. 6, recanti le firme autenticate e l'attestazione, anche collettiva, dell’ufficio Elettorale della effettiva iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali comunali, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la raccolta delle firme. Il Segretario comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte. Il Segretario entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiori a quello minimo previsto dall'art. 3 e ne dà comunicazione al Sindaco.
ART. 10 INDIZIONE
Il Referendum viene indetto dal Sindaco con proprio provvedimento, almeno sessanta giorni prima della data di consultazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale. L'atto di indizione elenca per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori. Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio e manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data del referendum. Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno, l'orario e il luogo della votazione, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. Il referendum non può essere effettuato: a) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale; b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale; c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale; d) contestualmente ad altre consultazioni elettorali. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i sessanta giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento.
ART. 11 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
Per quanto attiene alla ripartizione del comune in sezioni verrà fatto riferimento alle sezioni elettorali già costituite ai sensi della vigente normativa. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione composto da un Presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'albo dei presidenti di seggio, da un Segretario nominato dal Presidente e da due scrutatori sorteggiati tra gli iscritti all'albo comunale degli scrutatori. Ai suddetti componenti verrà corrisposto un compenso analogo a quello percepito per le stesse funzioni in occasione dei referendum nazionali. Il seggio può validamente operare con la presenza di almeno tre componenti. L’Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle 15,00 del giorno precedente alla votazione per gli adempimenti preliminari e per la predisposizione del materiale necessario al regolare svolgimento delle operazioni di voto.
ART. 12 PROPAGANDA
La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli spazi che verranno appositamente allestiti e delimitati dal Comune. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni. Il Comitato Promotore del referendum, i partiti o i gruppi politici, i soggetti pubblici e privati nelle loro forme singole o associate contemplati dal D. Lgs. n. 267/00, hanno diritto di svolgere apposita propaganda elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore. A tale scopo i soggetti di cui al comma precedente devono presentare apposita istanza al Sindaco entro 45 giorni antecedenti la data di svolgimento del referendum.
ART. 13 MODALITA' DI VOTAZIONE
Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura “Referendum comunale”. La scheda deve essere timbrata e vidimata con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. All’elettore vengono consegnate per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. Le operazioni di voto hanno inizio alle 7,00 della giornata di domenica fissata nel decreto sindacale d’indizione del referendum e terminano alle ore 22,00 dello stesso giorno.
ART. 14 OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all’ufficio elettorale. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere un rappresentante di ognuno del Comitati o dei Gruppi Consiliari promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e capigruppo consiliari. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l’Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l’ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall’atto sindacale di indizione. Delle suddette operazioni è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'ufficio elettorale e uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum. Il Sindaco provvede, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma precedente alla comunicazione dell'esito della consultazione: - ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici; - ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; - al Comitato Promotore.
ART. 15 PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. Se l’esito del referendum è valido, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità. Qualora il consiglio ritenga di dover disattendere in tutto o in parte le indicazioni del referendum deve motivare il proprio comportamento.
ART. 16 DISPOSIZIONI APPLICABILI
Per tutto ciò che non è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.
ART. 17 SPESE
Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

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